Provincia di Ravenna

 

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55 - Regolamento del Corpo di polizia provinciale
   
     
 
 

Regolamento n. 55

Regolamento del corpo di polizia provinciale.


NOTE della SEGRETERIA GENERALE

Il testo del Regolamento del corpo di polizia provinciale, è stato adottato con deliberazione del consiglio provinciale 28 marzo 2000, n. 43 è stato redatto a cura dellla segreteria-Affari Generali con le modifiche apportate con la deliberazione del Consiglio Provinciale:

- 26 giugno 2003, n. 66



La Segreteria Generale


Si attesta

- che il presente regolamento, dopo l'espletamento del controllo da parte del Comitato Regionale di Controllo è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi; e

- che, pertanto, il regolamento è entrato in vigore in data odierna, e cioè dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.


Ravenna, agosto 2003

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Capaldi


Art. 1

Istituzione del corpo di polizia provinciale 1. E' istituito il corpo di polizia provinciale. 2. La Provincia di Ravenna attua le funzioni di polizia amministrativa locale nelle materie di competenza proprie, trasferite e delegate e nell'ambito del territorio della Provincia mediante il corpo di polizia provinciale


Art. 2

Compiti e funzioni del corpo di polizia provinciale 1. Il corpo di polizia provinciale assolve a tutti i compiti previsti dalla legge, dai regolamenti ed in particolare provvede a: a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia rurale, la circolazione stradale, l'edilizia e l'urbanistica, la tutela ambientale, i pubblici esercizi, la disciplina igienico - sanitaria, la vigilanza ittico - venatoria, la tutela della fauna, della flora e delle colture agricole, la salvaguardia delle coste, delle acque interne, delle zone umide nonché del patrimonio boschivo anche attraverso la prevenzione degli incendi; b) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri d'intesa con le autorità competenti; c) assolvere compiti di informazione, raccolta dati, di acquisizione di notizie, di accertamenti, di rilevazione, richiesti con riferimento alle materie proprie, delegate o trasferite; d) prestare servizi di vigilanza, accompagnamento e di rappresentanza per compiti istituzionali della Provincia; e) vigilare affinché siano rispettate le disposizioni concernenti il patrimonio ed il demanio provinciale, nonché tutelare il patrimonio in generale; f) provvedere all'esecuzione delle ordinanze emesse dalle autorità locali e statali; g) vigilare in materia di trasporti, circolazione stradale e viabilità; h) prevenire ed accertare le violazioni in materia di circolazione stradale; i) controllare lo stoccaggio e smaltimento dei liquami zootecnici, discariche, scarichi delle acque ed emissioni atmosferiche e sonore; j) svolgere funzioni di educazione ambientale e stradale secondo le attribuzioni conferite dalla legge; k) sovrintendere alle operazioni di: 1) catture o lanci di fauna selvatica; 2) protezione delle colture dai danneggiamenti della fauna
selvatica; 3) delimitazione e tabellamento di ambiti territoriali; 4) valutazione qualitativa dei danni causati dalla fauna selvatica; 5) ripristino e valorizzazione degli ambiti naturali; l) attuare piani di controllo della fauna selvatica (articolo 19, legge 11 febbraio 1992, n. 157); m) effettuare controlli e sopralluoghi richiesti dai servizi provinciali; n) svolgere attività di prevenzione ed accertamento delle violazioni nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico;
o) svolgere attività di vigilanza relative a competenze proprie e delegate alla Provincia di Ravenna;
p) collaborare nell'ambito delle proprie attribuzioni con le forze di polizia dello Stato, previe disposizioni del Presidente della Provincia, quando ne venga fatta motivata richiesta per specifiche operazioni dalle competenti autorità (legge 7 marzo 1986, n. 65).


Art. 3

Programmazione ed indirizzo dei servizi di polizia provinciale 1. Il Consiglio Provinciale approva annualmente un documento di programmazione ed indirizzo dei servizi di polizia provinciale. 2. Il documento è presentato dalla Giunta e comprende anche una relazione sui risultati raggiunti in rapporto al corrispondente documento dell'anno precedente.


Art. 4

Qualifica del personale del corpo di polizia provinciale 1. Gli appartenenti al corpo di polizia provinciale nell'ambito territoriale dell'ente e nei limiti delle proprie attribuzioni, del proprio stato giuridico e nelle forme previste dalla legge, rivestono la qualifica di:
a) agente di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dell'articolo 57, comma 2 del Codice di procedura penale;
b) agente di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
c) agente di polizia stradale a norma dell'articolo12, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992;
d) Il comandate del corpo di polizia provinciale e gli ispettori rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 57, comma 3 del Codice di procedura penale.


Art. 5

Ambito territoriale del servizio 1. Gli appartenenti al corpo di polizia svolgono il servizio entro i limiti territoriali della Provincia, salvo che per i servizi di accompagnamento e rappresentanza e le missioni di soccorso organizzate con appositi piani o accordi tra amministrazioni, e nei casi previsti dai commi tre e quattro del presente articolo. 2. Gli appartenenti al corpo di polizia possono essere destinati dalla Provincia alla vigilanza di determinate zone, oppure possono essere utilizzati per vigilanza e interventi nell'intero territorio provinciale. 3. Le operazioni esterne al territorio provinciale, di iniziativa di singoli vigili durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso in materia e in zona di competenza. Del fatto deve essere data tempestivamente notizia al comandante. 4. Per ragioni di servizio è permesso l'attraversamento di territori di province limitrofe.


Art. 6

Dipendenza, organizzazione e attività del corpo di polizia 1. Il corpo di polizia è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia. che ha poteri di indirizzo generale e di controllo sullo svolgimento delle attività del corpo ai sensi dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142; il Presidente si avvale per l'esercizio delle funzioni e per gli aspetti gestionali e operativi del direttore generale. 2. Il corpo di polizia provinciale è costituito: a) dal comandante; b) dagli ispettori; c) dagli agenti. Tale articolazione dei profili professionali costituisce anche l'ordine di subordinazione gerarchica; all'interno di ciascun profilo la gerarchia è determinata dall'anzianità di servizio, a parità di sevizio dall'età. 3. Il direttore generale o un dirigente, espressamente assegnato, sulla base delle disposizioni emanate dal Presidente ha il compito di predisporre i criteri generali per l'espletamento del servizio, elaborare i piani di intervento, e controllare il conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro. 4. Il direttore generale o il dirigente, in caso di impedimento o assenza temporanea dal servizio del comandante del corpo, nomina un sostituto del comandante per il periodo di assenza. 5. Su richiesta del comandante al corpo può essere assegnato personale amministrativo.


Art. 7

Attribuzioni del comandante 1. Il comandante del corpo di polizia provinciale attua il raccordo fra gli apparati organizzativi ed amministrativi del corpo di polizia provinciale e gli organi istituzionali della Provincia, attraverso la diretta responsabilità verso il direttore generale o il dirigente dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale. 2. In conformità alle scelte, all'indirizzo ed ai programmi della Provincia il comandante: a) cura le relazioni interne con il direttore generale o il dirigente e le altre strutture della Provincia allo scopo di garantire reciproca integrazione e la complessiva coerenza dell'azione del corpo con gli apparati dell'Ente; b) cura personalmente il coordinamento delle relazioni interfunzionali esterne, attraverso i rapporti fra il corpo di polizia provinciale e l'autorità giudiziaria, l'autorità di Pubblica Sicurezza e le altre autorità amministrative; c) è responsabile dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi elaborati su indirizzi della Provincia; d) emana disposizioni e vigila sull'espletamento del servizio, è responsabile dei risultati conseguiti e della corretta esecuzione delle direttive che vengono impartite; e) cura l'addestramento e l'aggiornamento professionale degli appartenenti al corpo; f) dispone l'assegnazione del personale dipendente, assicurando la migliore utilizzazione ed efficacia di impiego delle risorse umane e strumentali disponibili; g) è responsabile della gestione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni del corpo di polizia provinciale; h) esercita l'azione di vigilanza e di controllo, volta ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativa, tecnica e contabile delle attività concernenti le materie di competenza; i) partecipa, su richiesta, ad organi collegiali e commissioni operanti in seno alla Provincia; j) fornisce ai competenti organi istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessaria per le conseguenti scelte o determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi; k) collabora alle determinazioni degli obiettivi generali della Provincia e alla formulazione dei piani, programmi e progetti; l) espleta le funzioni di polizia provinciale in tutto il territorio della Provincia; m) provvede alla raccolta, verifica e conservazione dei rapporti di servizio inoltrati dagli appartenenti al corpo; n) inoltra all'Autorità giudiziaria e/o agli altri organi competenti i rapporti, i referti e i verbali di accertata violazione prodotti dagli ispettori e dagli agenti; o) coordina e verifica i programmi di vigilanza volontaria; p) nell'espletamento delle proprie funzioni, è tenuto all'osservanza dei divieti previsti dall'articolo 10 del presente regolamento.


Art. 8

Attribuzioni degli ispettori 1. Gli ispettori svolgono la propria attività sul piano amministrativo e tecnico-organizzativo nelle materie di competenza della Provincia. 2. Espletano il servizio di vigilanza in tutto il territorio della Provincia ai sensi degli articoli 2 e 4 del presente regolamento. 3. Curano la disciplina propria e degli agenti nei comportamenti, nell'uso regolamentare delle divise, nella detenzione e nell'uso delle armi e del munizionamento, nell'uso dei veicoli in dotazione al corpo, nella corretta detenzione e manutenzione delle attrezzature assegnate e ne rispondono al comandante. 4. Curano la custodia dei mezzi sequestrati e la loro consegna alle autorità competenti. 5. Collaborano nell'organizzazione delle attività delle guardie volontarie provinciali e delle associazioni venatorie, agricole, alieutiche e di protezione ambientale sulla base delle disposizioni e delle direttive che vengono impartite dal comandante. 6. Sono responsabili della attività svolta e di quella svolta dagli agenti, dei risultati conseguiti, della corretta esecuzione delle disposizioni e delle direttive che vengono impartite. 7. Compilano i rapporti giornalieri di servizio su cui vanno annotati tutti i fatti salienti relativi all'attività espletata; tali rapporti vengono tempestivamente trasmessi in copia al comandante, fermo restando anche l'obbligo di riferire immediatamente ed in modo verbale al comandante qualora tali fatti rivestano carattere di particolare rilievo. 8. Curano la registrazione, istruttoria ed elaborazione di tutti i provvedimenti inerenti le materie penali e amministrative. 9. Nell'espletamento delle proprie funzioni, sono tenuti all'osservanza dei divieti previsti dall'articolo 10 del presente regolamento.


Art. 9

Attribuzioni degli agenti 1. Gli agenti sono tenuti ad assolvere con diligenza ed assiduità i doveri d'ufficio e di servizio nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, collaborando reciprocamente in modo da assicurare il miglior andamento del servizio. 2. Gli agenti debbono eseguire gli ordini e le disposizioni loro impartite dal comandante. 3. L'ordine di servizio deve essere eseguito anche se l'agente lo ritenga non opportuno, salvo il diritto di reclamo, dopo aver eseguito l'ordine. 4. Qualora l'agente ritenesse l'ordine contrario alle norme di servizio, l'agente stesso potrà chiedere che l'ordine gli venga dato per iscritto. 5. L'agente non deve eseguire l'ordine quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge o costituisca manifestamente reato. 6. Rientra nei doveri d'ufficio:
a) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate, nelle materie di competenza, le disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze provinciali e le disposizioni emanate dalle autorità competenti;
b) accertare e contestare le violazioni penali e amministrative nei modi prescritti dalla legge e dai regolamenti;
c) informare tempestivamente, tramite gli ispettori, il comandante per gli atti da trasmettere all'autorità giudiziaria;
d) custodire con cura il materiale e i mezzi in dotazione;
e) compilare il rapporto giornaliero di servizio su cui vanno annotati tutti i fatti salienti relativi all'attività espletata da trasmettere tempestivamente in copia al comandante;
f) partecipare ai corsi di aggiornamento professionale, organizzati direttamente dalla Provincia oppure da questa ritenuti necessari e/o opportuni;
g) partecipare a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi;
h) adempiere alle funzioni di rappresentanza richieste dalla Provincia;
i) mantenere il più scrupoloso segreto circa gli affari trattati e di cui sono venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio;
j) mantenere un contegno sempre corretto in ogni circostanza.


Art. 10

Divieti 1. Agli agenti, agli ispettori e al comandante è fatto divieto di esercitare la caccia nel territorio della Provincia di Ravenna, ai sensi del comma 5, articolo 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 2. L'eventuale uccisione o catture di animali da effettuarsi per pubbliche finalità può aver luogo soltanto nel rispetto delle norme vigenti e per ordine della Provincia. 3. E' tassativamente proibito agli addetti al servizio chiedere o accettare compensi, regali, servizi gratuiti da enti o da privati a qualsiasi titolo. 4. Gli addetti al corpo di polizia non possono occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi inerenti ad argomenti che interessano il servizio. 5. Debbono evitare in pubblico, discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori e della Provincia.


Art. 11

Aggiornamento professionale 1. La Provincia programma e coordina iniziative per l'aggiornamento e la qualificazione del personale del corpo di polizia, anche nel quadro di un progetto generale di formazione dei dirigenti e degli addetti ai servizi.


Art. 12

Uniforme 1. Il comandante, gli ispettori e gli agenti, quando sono in servizio, devono indossare l'uniforme fornita dall'amministrazione e cioè:
a) divisa di rappresentanza,
b) divisa operativa, nei termini definiti da apposito regolamento. 2. L'uso dell'abito borghese può essere autorizzato, al fine di un migliore svolgimento del servizio, dal comandante. 3. E assolutamente vietata ogni modifica alle divise.


Art. 13

Orario di lavoro 1. L'orario di lavoro settimanale è quello fissato dal contratto nazionale di lavoro e dal contratto integrativo. 2. Quando necessità particolari lo richiedono, gli addetti al servizio sono tenuti a prestare servizio in eccedenza all'orario secondo le norme e gli accordi vigenti. 3. Tenuto conto della particolarità dei servizio, il comandante, gli ispettori e gli agenti, dovranno indicare il loro recapito in modo da essere rintracciati secondo modalità che saranno stabilite dalla Provincia conformemente alle norme contrattuali che regolano l'istituto della reperibilità. 4. Agli ispettori e agli agenti è accordato un giorno di riposo settimanale che potrà anche non coincidere con il giorno festivo. 5. Il rispetto delle disposizioni relative all'orario di lavoro sarà assicurato dal comandante che si avvale anche degli ispettori. 6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, valgono per l'orario di servizio le norme e le disposizioni vigenti in materia per il personale della Provincia.


Art. 14

Patrocinio legale ed assicurazione 1. La Provincia assicura l'assistenza legale in sede processuale al personale del corpo di polizia provinciale nei casi e secondo le modalità previste dalle vigenti norme contrattuali oltre alle assicurazioni integrative previste dagli accordi contrattuali di comparto.


Art. 15

Registri di servizio 1. Sotto il controllo del comandante saranno tenuti, in perfetto ordine, i seguenti registri:
a) registro di protocollo dei processi verbali;
b) registro di protocollo dei rapporti;
c) registro degli atti giudiziari;
d) registro dei materiale sequestrato;
e) registro delle armi in dotazioni;
f) registro dei beni mobili durevoli in dotazioni al corpo di polizia provinciale. 2. I registri composti in modo da non poter essere manomessi o contraffatti, saranno verificati e vistati su richiesta degli uffici competenti e assegnati all'archivio non appena la loro conservazione nell'ufficio non sia più necessaria. 3. Vengono inoltre conservate le disposizioni di servizio, le leggi ed i regolamenti relativi alle materie di competenza nonché copia dei processi verbali e dei rapporti.


Art. 16

Tessera di riconoscimento - distintivi 1. Gli appartenenti al corpo polizia sono muniti di una tessera di riconoscimento vidimata dal Presidente contenente le qualifiche che dovranno portare sempre con sé ed esibire ogni volta occorra qualifìcarsi. 2. Sono inoltre muniti di distintivo recante lo stemma e la denominazione dell'ente e il numero di matricola. 3. I consegnatari sono responsabili della diligente conservazione della tessera di riconoscimento e dei distintivo. 4. La tessera ed il distintivo devono essere immediatamente riconsegnate alla Provincia qualora il dipendente cessi definitivamente dal servizio.


Art. 17

Dotazione, uso e manutenzione dei mezzi di servizio 1. I mezzi di trasporto assegnati in dotazione, contrassegnati secondo le normative emanate dalla Provincia, devono essere usati per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato l'impiego, secondo le disposizioni impartite. 2. L'automezzo deve essere custodito di norma nel magazzino del settore. Eccezionalmente la Giunta Provinciale può acconsentire la custodia dell'automezzo presso il domicilio del vigile in ricovero idoneo a proprie spese per motivate esigenze di servizio. 3. Il comandante può, in casi urgenti, autorizzare l'uso del mezzo privato con le modalità stabilite dalla Provincia. 4. Per casi eccezionali e per esigenze connesse al servizio, possono essere trasportate sui mezzi in dotazione anche altre persone. Di tali fatti dovrà essere informato il comandante.


Art. 18

Dotazione delle armi 1. Gli agenti, gli ispettori e il comandante sono dotati delle armi di cui all'articolo 13 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157. 2. Gli agenti, gli ispettori e il comandante sono dotati inoltre di armi a canna corta per la difesa personale, che portano soltanto durante il servizio nell'ambito dei territorio provinciale e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno. 3. Gli agenti, gli ispettori e il comandante portano le armi di cui ai commi uno e due durante il servizio e per i compiti di istituto. 4. Le armi di cui sopra sono determinate, portate e detenute in conformità al regolamento su tipologia, numero e uso delle armi approvato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.


Art. 19

Esercitazioni di tiro 1. A cura del comandante ed a spese della Provincia, di norma ogni 4 mesi, gli agenti, gli ispettori e il comandante si sottoporranno ad esercitazioni di tiro con l'arma in dotazione, presso un poligono riconosciuto a termini di legge. 2. Gli agenti, gli ispettori e il comandante saranno muniti di libretto personale in cui verranno annotati le esercitazioni appositamente vistate dal responsabile del poligono. 3. La mancata osservanza degli adempimenti di cui sopra darà luogo ai provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti degli appartenenti al corpo per inadempienza e/o negligenza, previa segnalazione obbligatoria alla Provincia per la conseguente attivazione del procedimento disciplinare.


Art. 20

Addestramento fisico e controlli sanitari 1. La Provincia favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte del personale della polizia provinciale, allo scopo di garantire la preparazione ed il ritempramento psico-fisico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali ed a garanzia del miglior rendimento professionale. 2. Gli appartenenti al corpo, su richiesta motivata degli stessi, sono sottoposti a visita, esami medici, con finalità di medicina preventiva ai sensi delle disposizioni contrattuali nonché alle vaccinazioni eventualmente previste dall'Autorità Sanitaria competente.
3. La Provincia, inoltre, sottopone ogni due anni a visita medica e visita psicoattitudinale obbligatorie il personale di servizio.


Art. 21

Armi sequestrate 1. Le armi, le munizioni e gli esplosivi sequestrati nell'espletamento dei servizio di vigilanza debbono essere tempestivamente consegnati nella sede per la custodia e per gli adempimenti burocratici conseguenti, con le modalità e termini previsti dalle disposizioni in vigore.


Art. 22

Uso degli apparati di comunicazione 1. Gli apparati ricetrasmittenti o i telefoni portatili devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e con la massima cura. 2. L'addetto al servizio cui è stato assegnato l'apparato o il telefono risponde personalmente in caso di violazione agli obblighi della concessione e comunque per fatti connessi all'uso degli apparati.