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Regolamento
n. 55
Regolamento del corpo di polizia
provinciale.
NOTE della SEGRETERIA
GENERALE
Il testo del Regolamento del corpo di polizia
provinciale, è stato adottato con deliberazione del consiglio
provinciale 28 marzo 2000, n. 43 è stato redatto a cura dellla
segreteria-Affari Generali con le modifiche apportate con la
deliberazione del Consiglio Provinciale:
- 26 giugno
2003, n. 66
La Segreteria
Generale
Si attesta
- che il presente
regolamento, dopo l'espletamento del controllo da parte del
Comitato Regionale di Controllo è stato pubblicato all'Albo
Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi; e
-
che, pertanto, il regolamento è entrato in vigore in data
odierna, e cioè dopo il quindicesimo giorno dalla sua
pubblicazione all'Albo Pretorio.
Ravenna, agosto
2003
IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Mario
Capaldi
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Art. 1
Istituzione del corpo di polizia provinciale
1. E' istituito il corpo di polizia provinciale. 2. La
Provincia di Ravenna attua le funzioni di polizia
amministrativa locale nelle materie di competenza proprie,
trasferite e delegate e nell'ambito del territorio della
Provincia mediante il corpo di polizia provinciale
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Art. 2
Compiti e funzioni del corpo di polizia
provinciale 1. Il corpo di polizia provinciale assolve a tutti
i compiti previsti dalla legge, dai regolamenti ed in
particolare provvede a: a) vigilare sull'osservanza delle
leggi, dei regolamenti, e delle altre disposizioni emanate
dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni, con
particolare riguardo alle norme concernenti la polizia rurale,
la circolazione stradale, l'edilizia e l'urbanistica, la
tutela ambientale, i pubblici esercizi, la disciplina igienico
- sanitaria, la vigilanza ittico - venatoria, la tutela della
fauna, della flora e delle colture agricole, la salvaguardia
delle coste, delle acque interne, delle zone umide nonché del
patrimonio boschivo anche attraverso la prevenzione degli
incendi; b) prestare opera di soccorso nelle pubbliche
calamità e disastri d'intesa con le autorità competenti; c)
assolvere compiti di informazione, raccolta dati, di
acquisizione di notizie, di accertamenti, di rilevazione,
richiesti con riferimento alle materie proprie, delegate o
trasferite; d) prestare servizi di vigilanza, accompagnamento
e di rappresentanza per compiti istituzionali della Provincia;
e) vigilare affinché siano rispettate le disposizioni
concernenti il patrimonio ed il demanio provinciale, nonché
tutelare il patrimonio in generale; f) provvedere
all'esecuzione delle ordinanze emesse dalle autorità locali e
statali; g) vigilare in materia di trasporti, circolazione
stradale e viabilità; h) prevenire ed accertare le violazioni
in materia di circolazione stradale; i) controllare lo
stoccaggio e smaltimento dei liquami zootecnici, discariche,
scarichi delle acque ed emissioni atmosferiche e sonore; j)
svolgere funzioni di educazione ambientale e stradale secondo
le attribuzioni conferite dalla legge; k) sovrintendere alle
operazioni di: 1) catture o lanci di fauna selvatica; 2)
protezione delle colture dai danneggiamenti della
fauna selvatica; 3) delimitazione e tabellamento di ambiti
territoriali; 4) valutazione qualitativa dei danni causati
dalla fauna selvatica; 5) ripristino e valorizzazione degli
ambiti naturali; l) attuare piani di controllo della fauna
selvatica (articolo 19, legge 11 febbraio 1992, n. 157); m)
effettuare controlli e sopralluoghi richiesti dai servizi
provinciali; n) svolgere attività di prevenzione ed
accertamento delle violazioni nelle zone sottoposte a vincolo
idrogeologico; o) svolgere attività di vigilanza relative
a competenze proprie e delegate alla Provincia di Ravenna;
p) collaborare nell'ambito delle proprie attribuzioni con
le forze di polizia dello Stato, previe disposizioni del
Presidente della Provincia, quando ne venga fatta motivata
richiesta per specifiche operazioni dalle competenti autorità
(legge 7 marzo 1986, n. 65). |
Art. 3
Programmazione ed indirizzo dei servizi di
polizia provinciale 1. Il Consiglio Provinciale approva
annualmente un documento di programmazione ed indirizzo dei
servizi di polizia provinciale. 2. Il documento è presentato
dalla Giunta e comprende anche una relazione sui risultati
raggiunti in rapporto al corrispondente documento dell'anno
precedente. |
Art. 4
Qualifica del personale del corpo di polizia
provinciale 1. Gli appartenenti al corpo di polizia
provinciale nell'ambito territoriale dell'ente e nei limiti
delle proprie attribuzioni, del proprio stato giuridico e
nelle forme previste dalla legge, rivestono la qualifica di:
a) agente di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 27
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dell'articolo 57, comma
2 del Codice di procedura penale; b) agente di pubblica
sicurezza a norma dell'articolo 27 della legge 11 febbraio
1992, n. 157; c) agente di polizia stradale a norma
dell'articolo12, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del
30 aprile 1992; d) Il comandate del corpo di polizia
provinciale e gli ispettori rivestono la qualifica di
ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 57,
comma 3 del Codice di procedura penale. |
Art. 5
Ambito territoriale del servizio 1. Gli
appartenenti al corpo di polizia svolgono il servizio entro i
limiti territoriali della Provincia, salvo che per i servizi
di accompagnamento e rappresentanza e le missioni di soccorso
organizzate con appositi piani o accordi tra amministrazioni,
e nei casi previsti dai commi tre e quattro del presente
articolo. 2. Gli appartenenti al corpo di polizia possono
essere destinati dalla Provincia alla vigilanza di determinate
zone, oppure possono essere utilizzati per vigilanza e
interventi nell'intero territorio provinciale. 3. Le
operazioni esterne al territorio provinciale, di iniziativa di
singoli vigili durante il servizio, sono ammesse
esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza
dell'illecito commesso in materia e in zona di competenza. Del
fatto deve essere data tempestivamente notizia al comandante.
4. Per ragioni di servizio è permesso l'attraversamento di
territori di province limitrofe.
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Art. 6
Dipendenza, organizzazione e attività del
corpo di polizia 1. Il corpo di polizia è posto alle dirette
dipendenze del Presidente della Provincia. che ha poteri di
indirizzo generale e di controllo sullo svolgimento delle
attività del corpo ai sensi dell'articolo 51 della legge 8
giugno 1990, n. 142; il Presidente si avvale per l'esercizio
delle funzioni e per gli aspetti gestionali e operativi del
direttore generale. 2. Il corpo di polizia provinciale è
costituito: a) dal comandante; b) dagli ispettori; c) dagli
agenti. Tale articolazione dei profili professionali
costituisce anche l'ordine di subordinazione gerarchica;
all'interno di ciascun profilo la gerarchia è determinata
dall'anzianità di servizio, a parità di sevizio dall'età. 3.
Il direttore generale o un dirigente, espressamente assegnato,
sulla base delle disposizioni emanate dal Presidente ha il
compito di predisporre i criteri generali per l'espletamento
del servizio, elaborare i piani di intervento, e controllare
il conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di
lavoro. 4. Il direttore generale o il dirigente, in caso di
impedimento o assenza temporanea dal servizio del comandante
del corpo, nomina un sostituto del comandante per il periodo
di assenza. 5. Su richiesta del comandante al corpo può essere
assegnato personale amministrativo. |
Art. 7
Attribuzioni del comandante 1. Il comandante
del corpo di polizia provinciale attua il raccordo fra gli
apparati organizzativi ed amministrativi del corpo di polizia
provinciale e gli organi istituzionali della Provincia,
attraverso la diretta responsabilità verso il direttore
generale o il dirigente dell'addestramento, della disciplina e
dell'impiego tecnico operativo del personale. 2. In conformità
alle scelte, all'indirizzo ed ai programmi della Provincia il
comandante: a) cura le relazioni interne con il direttore
generale o il dirigente e le altre strutture della Provincia
allo scopo di garantire reciproca integrazione e la
complessiva coerenza dell'azione del corpo con gli apparati
dell'Ente; b) cura personalmente il coordinamento delle
relazioni interfunzionali esterne, attraverso i rapporti fra
il corpo di polizia provinciale e l'autorità giudiziaria,
l'autorità di Pubblica Sicurezza e le altre autorità
amministrative; c) è responsabile dell'osservanza delle
direttive generali e dei programmi elaborati su indirizzi
della Provincia; d) emana disposizioni e vigila
sull'espletamento del servizio, è responsabile dei risultati
conseguiti e della corretta esecuzione delle direttive che
vengono impartite; e) cura l'addestramento e l'aggiornamento
professionale degli appartenenti al corpo; f) dispone
l'assegnazione del personale dipendente, assicurando la
migliore utilizzazione ed efficacia di impiego delle risorse
umane e strumentali disponibili; g) è responsabile della
gestione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle
funzioni del corpo di polizia provinciale; h) esercita
l'azione di vigilanza e di controllo, volta ad accertare la
correttezza e la regolarità amministrativa, tecnica e
contabile delle attività concernenti le materie di competenza;
i) partecipa, su richiesta, ad organi collegiali e commissioni
operanti in seno alla Provincia; j) fornisce ai competenti
organi istituzionali gli elementi di conoscenza e di
valutazione tecnica necessaria per le conseguenti scelte o
determinazioni, formulando proposte anche alternative in
termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi
costi; k) collabora alle determinazioni degli obiettivi
generali della Provincia e alla formulazione dei piani,
programmi e progetti; l) espleta le funzioni di polizia
provinciale in tutto il territorio della Provincia; m)
provvede alla raccolta, verifica e conservazione dei rapporti
di servizio inoltrati dagli appartenenti al corpo; n) inoltra
all'Autorità giudiziaria e/o agli altri organi competenti i
rapporti, i referti e i verbali di accertata violazione
prodotti dagli ispettori e dagli agenti; o) coordina e
verifica i programmi di vigilanza volontaria; p)
nell'espletamento delle proprie funzioni, è tenuto
all'osservanza dei divieti previsti dall'articolo 10 del
presente regolamento. |
Art. 8
Attribuzioni degli ispettori 1. Gli ispettori
svolgono la propria attività sul piano amministrativo e
tecnico-organizzativo nelle materie di competenza della
Provincia. 2. Espletano il servizio di vigilanza in tutto il
territorio della Provincia ai sensi degli articoli 2 e 4 del
presente regolamento. 3. Curano la disciplina propria e degli
agenti nei comportamenti, nell'uso regolamentare delle divise,
nella detenzione e nell'uso delle armi e del munizionamento,
nell'uso dei veicoli in dotazione al corpo, nella corretta
detenzione e manutenzione delle attrezzature assegnate e ne
rispondono al comandante. 4. Curano la custodia dei mezzi
sequestrati e la loro consegna alle autorità competenti. 5.
Collaborano nell'organizzazione delle attività delle guardie
volontarie provinciali e delle associazioni venatorie,
agricole, alieutiche e di protezione ambientale sulla base
delle disposizioni e delle direttive che vengono impartite dal
comandante. 6. Sono responsabili della attività svolta e di
quella svolta dagli agenti, dei risultati conseguiti, della
corretta esecuzione delle disposizioni e delle direttive che
vengono impartite. 7. Compilano i rapporti giornalieri di
servizio su cui vanno annotati tutti i fatti salienti relativi
all'attività espletata; tali rapporti vengono tempestivamente
trasmessi in copia al comandante, fermo restando anche
l'obbligo di riferire immediatamente ed in modo verbale al
comandante qualora tali fatti rivestano carattere di
particolare rilievo. 8. Curano la registrazione, istruttoria
ed elaborazione di tutti i provvedimenti inerenti le materie
penali e amministrative. 9. Nell'espletamento delle proprie
funzioni, sono tenuti all'osservanza dei divieti previsti
dall'articolo 10 del presente regolamento. |
Art. 9
Attribuzioni degli agenti 1. Gli agenti sono
tenuti ad assolvere con diligenza ed assiduità i doveri
d'ufficio e di servizio nella stretta osservanza delle leggi,
dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle
direttive ricevute, collaborando reciprocamente in modo da
assicurare il miglior andamento del servizio. 2. Gli agenti
debbono eseguire gli ordini e le disposizioni loro impartite
dal comandante. 3. L'ordine di servizio deve essere eseguito
anche se l'agente lo ritenga non opportuno, salvo il diritto
di reclamo, dopo aver eseguito l'ordine. 4. Qualora l'agente
ritenesse l'ordine contrario alle norme di servizio, l'agente
stesso potrà chiedere che l'ordine gli venga dato per
iscritto. 5. L'agente non deve eseguire l'ordine quando l'atto
sia palesemente vietato dalla legge o costituisca
manifestamente reato. 6. Rientra nei doveri d'ufficio: a)
esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano
rigorosamente osservate, nelle materie di competenza, le
disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze provinciali
e le disposizioni emanate dalle autorità competenti; b)
accertare e contestare le violazioni penali e amministrative
nei modi prescritti dalla legge e dai regolamenti; c)
informare tempestivamente, tramite gli ispettori, il
comandante per gli atti da trasmettere all'autorità
giudiziaria; d) custodire con cura il materiale e i mezzi
in dotazione; e) compilare il rapporto giornaliero di
servizio su cui vanno annotati tutti i fatti salienti relativi
all'attività espletata da trasmettere tempestivamente in copia
al comandante; f) partecipare ai corsi di aggiornamento
professionale, organizzati direttamente dalla Provincia oppure
da questa ritenuti necessari e/o opportuni; g) partecipare
a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in
specifici settori operativi; h) adempiere alle funzioni di
rappresentanza richieste dalla Provincia; i) mantenere il
più scrupoloso segreto circa gli affari trattati e di cui sono
venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio; j) mantenere un
contegno sempre corretto in ogni circostanza.
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Art. 10
Divieti 1. Agli agenti, agli ispettori e al
comandante è fatto divieto di esercitare la caccia nel
territorio della Provincia di Ravenna, ai sensi del comma 5,
articolo 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 2.
L'eventuale uccisione o catture di animali da effettuarsi per
pubbliche finalità può aver luogo soltanto nel rispetto delle
norme vigenti e per ordine della Provincia. 3. E'
tassativamente proibito agli addetti al servizio chiedere o
accettare compensi, regali, servizi gratuiti da enti o da
privati a qualsiasi titolo. 4. Gli addetti al corpo di polizia
non possono occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione
di esposti o ricorsi inerenti ad argomenti che interessano il
servizio. 5. Debbono evitare in pubblico, discussioni,
apprezzamenti e rilievi sull'operato dei colleghi, dei
superiori e della Provincia. |
Art. 11
Aggiornamento professionale 1. La Provincia
programma e coordina iniziative per l'aggiornamento e la
qualificazione del personale del corpo di polizia, anche nel
quadro di un progetto generale di formazione dei dirigenti e
degli addetti ai servizi. |
Art. 12
Uniforme 1. Il comandante, gli ispettori e
gli agenti, quando sono in servizio, devono indossare
l'uniforme fornita dall'amministrazione e cioè: a) divisa
di rappresentanza, b) divisa operativa, nei termini
definiti da apposito regolamento. 2. L'uso dell'abito borghese
può essere autorizzato, al fine di un migliore svolgimento del
servizio, dal comandante. 3. E assolutamente vietata ogni
modifica alle divise. |
Art. 13
Orario di lavoro 1. L'orario di lavoro
settimanale è quello fissato dal contratto nazionale di lavoro
e dal contratto integrativo. 2. Quando necessità particolari
lo richiedono, gli addetti al servizio sono tenuti a prestare
servizio in eccedenza all'orario secondo le norme e gli
accordi vigenti. 3. Tenuto conto della particolarità dei
servizio, il comandante, gli ispettori e gli agenti, dovranno
indicare il loro recapito in modo da essere rintracciati
secondo modalità che saranno stabilite dalla Provincia
conformemente alle norme contrattuali che regolano l'istituto
della reperibilità. 4. Agli ispettori e agli agenti è
accordato un giorno di riposo settimanale che potrà anche non
coincidere con il giorno festivo. 5. Il rispetto delle
disposizioni relative all'orario di lavoro sarà assicurato dal
comandante che si avvale anche degli ispettori. 6. Per quanto
non espressamente disciplinato dal presente regolamento,
valgono per l'orario di servizio le norme e le disposizioni
vigenti in materia per il personale della Provincia.
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Art. 14
Patrocinio legale ed assicurazione 1. La
Provincia assicura l'assistenza legale in sede processuale al
personale del corpo di polizia provinciale nei casi e secondo
le modalità previste dalle vigenti norme contrattuali oltre
alle assicurazioni integrative previste dagli accordi
contrattuali di comparto. |
Art. 15
Registri di servizio 1. Sotto il controllo
del comandante saranno tenuti, in perfetto ordine, i seguenti
registri: a) registro di protocollo dei processi verbali;
b) registro di protocollo dei rapporti; c) registro
degli atti giudiziari; d) registro dei materiale
sequestrato; e) registro delle armi in dotazioni; f)
registro dei beni mobili durevoli in dotazioni al corpo di
polizia provinciale. 2. I registri composti in modo da non
poter essere manomessi o contraffatti, saranno verificati e
vistati su richiesta degli uffici competenti e assegnati
all'archivio non appena la loro conservazione nell'ufficio non
sia più necessaria. 3. Vengono inoltre conservate le
disposizioni di servizio, le leggi ed i regolamenti relativi
alle materie di competenza nonché copia dei processi verbali e
dei rapporti. |
Art. 16
Tessera di riconoscimento - distintivi 1. Gli
appartenenti al corpo polizia sono muniti di una tessera di
riconoscimento vidimata dal Presidente contenente le
qualifiche che dovranno portare sempre con sé ed esibire ogni
volta occorra qualifìcarsi. 2. Sono inoltre muniti di
distintivo recante lo stemma e la denominazione dell'ente e il
numero di matricola. 3. I consegnatari sono responsabili della
diligente conservazione della tessera di riconoscimento e dei
distintivo. 4. La tessera ed il distintivo devono essere
immediatamente riconsegnate alla Provincia qualora il
dipendente cessi definitivamente dal servizio.
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Art. 17
Dotazione, uso e manutenzione dei mezzi di
servizio 1. I mezzi di trasporto assegnati in dotazione,
contrassegnati secondo le normative emanate dalla Provincia,
devono essere usati per ragioni di servizio e quando ne sia
giustificato l'impiego, secondo le disposizioni impartite. 2.
L'automezzo deve essere custodito di norma nel magazzino del
settore. Eccezionalmente la Giunta Provinciale può
acconsentire la custodia dell'automezzo presso il domicilio
del vigile in ricovero idoneo a proprie spese per motivate
esigenze di servizio. 3. Il comandante può, in casi urgenti,
autorizzare l'uso del mezzo privato con le modalità stabilite
dalla Provincia. 4. Per casi eccezionali e per esigenze
connesse al servizio, possono essere trasportate sui mezzi in
dotazione anche altre persone. Di tali fatti dovrà essere
informato il comandante. |
Art. 18
Dotazione delle armi 1. Gli agenti, gli
ispettori e il comandante sono dotati delle armi di cui
all'articolo 13 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Gli agenti, gli ispettori e il comandante sono dotati
inoltre di armi a canna corta per la difesa personale, che
portano soltanto durante il servizio nell'ambito dei
territorio provinciale e nei luoghi nei quali sono comandati a
prestare servizio ed in quelli attraversati per raggiungerli e
per farvi ritorno. 3. Gli agenti, gli ispettori e il
comandante portano le armi di cui ai commi uno e due durante
il servizio e per i compiti di istituto. 4. Le armi di cui
sopra sono determinate, portate e detenute in conformità al
regolamento su tipologia, numero e uso delle armi approvato ai
sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n.
65. |
Art. 19
Esercitazioni di tiro 1. A cura del
comandante ed a spese della Provincia, di norma ogni 4 mesi,
gli agenti, gli ispettori e il comandante si sottoporranno ad
esercitazioni di tiro con l'arma in dotazione, presso un
poligono riconosciuto a termini di legge. 2. Gli agenti, gli
ispettori e il comandante saranno muniti di libretto personale
in cui verranno annotati le esercitazioni appositamente
vistate dal responsabile del poligono. 3. La mancata
osservanza degli adempimenti di cui sopra darà luogo ai
provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti degli
appartenenti al corpo per inadempienza e/o negligenza, previa
segnalazione obbligatoria alla Provincia per la conseguente
attivazione del procedimento disciplinare. |
Art. 20
Addestramento fisico e controlli sanitari 1.
La Provincia favorisce e promuove la pratica dell'attività
sportiva da parte del personale della polizia provinciale,
allo scopo di garantire la preparazione ed il ritempramento
psico-fisico necessario per lo svolgimento delle attività
istituzionali ed a garanzia del miglior rendimento
professionale. 2. Gli appartenenti al corpo, su richiesta
motivata degli stessi, sono sottoposti a visita, esami medici,
con finalità di medicina preventiva ai sensi delle
disposizioni contrattuali nonché alle vaccinazioni
eventualmente previste dall'Autorità Sanitaria competente.
3. La Provincia, inoltre, sottopone ogni due anni a visita
medica e visita psicoattitudinale obbligatorie il personale di
servizio.
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Art. 21
Armi sequestrate 1. Le armi, le munizioni e
gli esplosivi sequestrati nell'espletamento dei servizio di
vigilanza debbono essere tempestivamente consegnati nella sede
per la custodia e per gli adempimenti burocratici conseguenti,
con le modalità e termini previsti dalle disposizioni in
vigore. |
Art. 22
Uso degli apparati di comunicazione 1. Gli
apparati ricetrasmittenti o i telefoni portatili devono essere
utilizzati solo per ragioni di servizio e con la massima cura.
2. L'addetto al servizio cui è stato assegnato l'apparato o il
telefono risponde personalmente in caso di violazione agli
obblighi della concessione e comunque per fatti connessi
all'uso degli apparati.
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